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ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE

Esenzione dalla partecipazione svizzera

L'esenzione dalla partecipazione (Beteiligungsabzug) in Svizzera elimina la doppia imposizione sugli utili societari. Quando una società svizzera riceve dividendi o realizza plusvalenze da una partecipazione qualificata, tali importi sono completamente esenti dall'imposta svizzera (imposta sull'utile) sia a livello federale che cantonale.

PANORAMICA

Che cos'è l'esenzione di partecipazione?

L'esenzione dalla partecipazione consente alle società svizzere di ricevere dividendi esenti da imposta e di esentare le plusvalenze da investimenti qualificati in società controllate o società in portafoglio.

Principio fondamentale

Gli utili sono tassati una sola volta a livello di filiale. Quando vengono distribuiti alla casa madre svizzera, non si applica una seconda imposta sulle società svizzere.

PASSO DOPO PASSO

Come funziona il meccanismo

Procedura dettagliata:

  1. La controllata registra profitti → Paga l'imposta sulle società nella propria giurisdizione (ad esempio, il 25% in Germania).

  2. Distribuisce dividendi → La società madre svizzera riceve la distribuzione.

  3. Si applica l'esenzione dalla partecipazione svizzera. Il dividendo è deducibile dal reddito imponibile svizzero (esenzione al 100%).

  4. Imposta svizzera effettiva sui dividendi → 0%.

I guadagni in conto capitale funzionano in modo analogo

Vendita di una partecipazione qualificata con plusvalenza → La plusvalenza viene detratta dal reddito imponibile in Svizzera → Imposta sulle società svizzera dello 0% sulla plusvalenza.

TEST DI QUALIFICAZIONE

Requisiti per l'esenzione

Per poter beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione, la società svizzera deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

Test Requisito
Capitale sociale Detenzione di almeno il 10% dell'capitale azionario della controllata
Diritti di profitto/riserva Detenzione di almeno il 10% degli utili e delle riserve (certificati di partecipazione)
Valore di mercato La partecipazione ha un valore di mercato di almeno 1 milione di franchi svizzeri.

Note importanti:

  • Nessun periodo minimo di detenzione esiste per l'esenzione dalla partecipazione svizzera.
  • L'esenzione si applica a Svizzero e straniero le controllate in modo equo.
  • La controllata deve essere una persona giuridica (SA, GmbH o equivalente straniero). Le società di persone pure non sono ammesse.
REDDITO QUALIFICANTE

Quali redditi sono ammessi?

Tipo di reddito Trattamento di esenzione
Dividendi da società affiliate svizzere Esenzione totale dall'imposta federale e cantonale (imposta sull'utile)
Dividendi da società controllate estere Esenzione totale dall'imposta federale e cantonale (imposta sull'utile) (paesi con o senza trattato)
Plusvalenze su partecipazioni qualificate Esenzione totale dall'imposta federale e cantonale (imposta sull'utile)
Plusvalenze su partecipazioni non qualificate Tassato alle normali aliquote societarie (~11-22% a seconda del cantone)

Nota sull'imposta sul capitale

Mentre l'imposta sul reddito è completamente esente, l'imposta sul capitale relativa al valore della partecipazione varia a seconda del cantone. Zugo offre aliquote fiscali sul capitale particolarmente basse (~0,001-0,02% sul capitale proprio).

ESEMPIO PRATICO

Esempio: illustrazione numerica

Scenario: Una società tedesca GmbH realizza un utile di 1.000.000 di euro e paga l'imposta sulle società tedesca al 30% (300.000 euro). Distribuisce i restanti 700.000 euro alla sua holding svizzera (Zug SA).

Passo Importo Trattamento fiscale
GmbHo tedesco profit 1.000.000 EUR Tassato in Germania al 30%
Dividendo all'SA svizzero 700.000 EUR Ricevuto da Swiss SA
Esenzione dalla partecipazione svizzera (700.000 EUR) Detratto dal reddito imponibile
Imposta svizzera sulle società sui dividendi 0 EUR Tasso effettivo dello 0%

Onere fiscale totale: 30% (solo Germania). Nessuna imposta svizzera sul dividendo.

CONFRONTO INTERNAZIONALE

Confronto con altre giurisdizioni

Giurisdizione Esenzione dai dividendi Esenzione sulle plusvalenze Min. Proprietà Periodo di detenzione
Svizzera 100% (federale + cantonale) 100% (federale + cantonale) 10% o CHF 1 milione di valore Nessuno
Germania 95% (esenzione parziale) 95% (esenzione parziale) 10% Nessuno
Paesi Bassi 100% (esenzione dalla partecipazione) 100% 5% Nessuno
Lussemburgo 50% o 100% (a seconda del livello) Esente a determinate condizioni 10% o 1,2 milioni di euro Nessuno
Regno Unito Esente in virtù dell'esenzione per le grandi imprese Esenzione in caso di partecipazione azionaria rilevante 10% dodici mesi

Il regime svizzero è tra i più favorevoli: esenzione totale, nessun periodo di detenzione e soglia di proprietà relativamente bassa.

VANTAGGI PRINCIPALI

Quando l'esenzione è più vantaggiosa?

Filiali con imposizione fiscale elevata

Massimo vantaggio quando la controllata ha sede in una giurisdizione con elevata imposizione fiscale (Germania, Francia, Stati Uniti), poiché la società madre svizzera non paga imposte aggiuntive sugli utili già tassati.

Pianificazione dell'uscita

L'esenzione sulle plusvalenze favorisce uscite fiscalmente efficienti dalle società in portafoglio.

Riorganizzazione del gruppo

Consente il trasferimento esente da imposte di liquidità per il servizio del debito o la ridistribuzione senza perdite fiscali per la Svizzera.

CONSIDERAZIONI

Limiti e considerazioni

  • Imposta sul capitale

    Sebbene il reddito sia esente, il valore della partecipazione è soggetto all'imposta cantonale sul capitale (che varia a seconda del cantone).

  • Ritenuta alla fonte

    Potrebbero essere applicate ritenute alla fonte estere sui dividendi (ad esempio, la Germania applica una ritenuta del 25%, ridotta al 5% o allo 0% in base al trattato). La rete di trattati svizzeri o la direttiva UE sulle società madri e figlie potrebbero consentire il recupero di tale importo.

  • Sostanza

    Per poter beneficiare dei vantaggi previsti dal trattato ed evitare difficoltà, le società svizzere devono dimostrare di avere una sostanza adeguata (amministratori, processo decisionale, sede in Svizzera).

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Dichiarazione di non responsabilità: Informazioni basate su dati disponibili al pubblico a febbraio 2026. Le norme di esenzione dalla partecipazione sono soggette a modifiche legislative. Swiss Incorporated non fornisce consulenza fiscale o legale.